IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Considerato che il consiglio comunale di Palazzago (Bergamo) non ha
provveduto  a  deliberare, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno
1990, n. 142, il proprio statuto entro il termine di  un  anno  dalla
data di entrata in vigore della legge stessa;
  Considerato,   altresi',   che  la  citata  rappresentanza  non  ha
provveduto al cennato adempimento neanche entro il  17  ottobre  1991
data  indicata  nell'atto  di  diffida  del  prefetto di Bergamo come
termine decorso infruttuosamente il quale si sarebbe dato avvio  alla
procedura di scioglimento del consiglio comunale;
  Ritenuto  che  con il reiterato comportamento omissivo il consiglio
comunale di Palazzago (Bergamo) abbia disatteso  un  preciso  obbligo
prescritto   dalla   legge,  di  carattere  essenziale  ai  fini  del
funzionamento della civica amministrazione;
  Visto l'art. 39, comma 1, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n.
142;
  Sulla proposta del  Ministro  dell'interno,  la  cui  relazione  e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Palazzago (Bergamo) e' sciolto.